Art. 8 — Concorso pubblico
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Al concorso pubblico per titoli ed esami di cui al precedente articolo 6 e' ammesso il personale dipendente da pubbliche amministrazioni e da enti pubblici, in possesso di laurea, appartenente a qualifiche dell'arca direttiva e professionale, con almeno cinque anni di servizio nella qualifica stessa. Al concorso sono altresi' ammessi i professori universitari di ruolo, i ricercatori universitari con almeno due anni di servizio, gli assistenti universitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i liberi professionisti in possesso di laurea iscritti all'albo professionale da almeno cinque anni, nonche' i dirigenti delle imprese pubbliche e private in possesso di laurea e con almeno cinque anni di servizio nelle funzioni. I titoli di studio ed i requisiti professionali richiesti per l'espletamento delle funzioni inerenti ai posti messi a concorso, sono indicati nel bando.
Testo in vigore dal 16 luglio 1984 al 21 febbraio 1993
