Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 219/1984

    Illegittimità dichiarata
    25 luglio 1984

    Il divieto contenuto nell'art. 11 della l. n. 93 del 1983 di concedere ai dipendenti trattamenti integrativi non previsti dagli accordi intercompartimentali e comunque importanti oneri aggiuntivi, costituisce un principio della legge stessa, come tale operante prima in sede di accordo poi in sede di legislazione regionale, riguardo al quale è da escludersi la violazione dell'autonomia regionale senza che ciò si ponga in contrasto con la dichiarazione di incostituzionalità del terzo comma del precedente articolo 10 (v. massima E). (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 39, 97, 117, 118 e 119 Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, secondo comma, l. 29 marzo 1983, n. 93).

    Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 119 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 maggio 2001

Confronto con la versione in vigore dal 21 febbraio 1993 al 24 maggio 2001. 7 parole tolte, 11 parole aggiunte.

tolto: ARTICOLO ABROGATO DALaggiunto: IL D. LGS. tolto: 3 FEBBRAIO 1993 aggiunto: 30 MARZO 2001, N. tolto: 29 aggiunto: 165 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1983-03-29;93~art11 · fonte del testo