Art. 1 — Esercizio della professione di spedizioniere doganale
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Gli spedizionieri doganali, iscritti agli albi professionali istituiti con la legge 22 dicembre 1960, n. 1612, riconosciuti quali professionisti qualificati per le materie previste dall'articolo 1 della predetta legge n. 1612 del 1960, sono abilitati alla rappresentanza dinanzi agli uffici dell'Amministrazione finanziaria. Gli spedizionieri doganali iscritti agli albi di cui al comma 1 sono altresi' abilitati a svolgere i compiti che lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli enti locali, per effetto di norme nazionali o comunitarie, possono affidare ai privati.
Testo in vigore dal 1 agosto 2000 al 4 ottobre 2024
