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((Indipendentemente da quanto previsto dagli articoli 20 e 21 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, puo' essere escluso dal concorrere ad un appalto ogni concorrente:
- a)che sia in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attivita', di concordato preventivo e di qualsiasi altra situazione equivalente, secondo la legislazione italiana o la legislazione straniera, se trattisi di cittadino di altro Stato;
- b)nei confronti del quale sia in corso una procedura di cui alla lettera precedente;
- c)che abbia riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, per un reato che incida gravemente sulla sua moralita' professionale;
- d)che nell'esercizio della propria attivita' professionale abbia commesso un errore grave, accertato, con qualsiasi mezzo di prova, dall'ente appaltante;
- e)che non sia in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali secondo la legislazione italiana o la legislazione del Paese di residenza;
- f)che non sia in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse ed i conseguenti adempimenti, secondo la legislazione italiana;
- g)che abbia reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per concorrere all'appalto. Il concorrente puo' provare di non trovarsi nelle condizioni previste dalle lettere a) e c) del precedente comma con la presentazione di un certificato del casellario giudiziale o di un documento equivalente in base alla legislazione dello Stato della C.E.E. cui appartiene qualora trattisi di cittadino straniero non residente in Italia; di non trovarsi nelle condizioni di cui alla lettera b), presentando un certificato rilasciato dalla cancelleria del tribunale fallimentare in cui ha sede l'impresa o un documento equivalente in base alla legge dello Stato della C.E.E. qualora trattisi di cittadino straniero non residente in Italia. Per quanto riguarda le lettere e) ed f) il concorrente cittadino italiano o cittadino appartenente ad uno Stato della C.E.E., iscritto all'albo nazionale dei costruttori di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, puo' provare di non trovarsi nelle condizioni ivi previste presentando il certificato di iscrizione all'albo stesso o la dichiarazione giurata di cui all'ultimo comma del successivo articolo 15. Il concorrente stabilito in uno Stato della C.E.E. e non iscritto all'albo, puo' provare di non trovarsi nelle condizioni di cui alle lettere e) ed f), presentando un certificato rilasciato dall'amministrazione o ente competente in base alla legislazione dello Stato membro; se nessun documento o certificato del genere e' rilasciato dallo Stato membro, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata rilasciata dall'interessato innanzi ad un'autorita' giudiziaria o amministrativa, ad un notaio o a qualsiasi altro pubblico ufficiale autorizzato a riceverla in base alla legislazione dello Stato stesso o, negli Stati membri in cui non e' prevista la dichiarazione giurata, una dichiarazione solenne)).
Testo in vigore dal 15 gennaio 1978 al 1 luglio 2006
