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Fermo quanto disposto dalla legge 10 febbraio 1962, n. 57, ogni imprenditore che concorra ad un appalto puo' essere invitato a documentare, se cittadino italiano o se straniero residente in Italia, la sua iscrizione al registro della camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato o al registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, e, se cittadino straniero non residente in Italia, la sua iscrizione nel registro professionale dello Stato di residenza. I concorrenti stranieri residenti negli Stati aderenti alla CEE possono presentare un certificato di iscrizione negli albi e liste ufficiali del proprio Stato di residenza, in cui siano menzionate le referenze che hanno permesso l'iscrizione nell'albo o lista e la relativa classifica, se esistente; tale certificato costituisce presunzione di idoneita' in relazione a quanto previsto dall'articolo 13, lettere a), b), c), d) e g), dall'articolo 17, lettere b) e c) e dell'articolo 18, lettere b) e d) della presente legge. I dati risultanti dall'iscrizione agli albi o liste ufficiali non possono essere revocati in dubbio, ma puo' sempre essere richiesta una attestazione supplementare relativa al pagamento dei contributi sociali. A modifica di quanto disposto dall'articolo 13, n. 1, della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni, l'iscrizione nell'albo dei costruttori e' consentita, alle stesse condizioni richieste per i cittadini italiani, anche ai cittadini degli Stati aderenti alla CEE non residenti in Italia; comunque detta iscrizione non e' obbligatoria per la loro partecipazione a concorrere agli appalti di cui all'articolo 1 della presente legge. L'iscrizione a detto albo e' obbligatoria, ai sensi dell'articolo 2 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni, per la partecipazione dei cittadini italiani anche agli appalti di cui all'articolo 1 della presente legge. Oltre a quanto previsto dagli articoli 13, 14 e 15 della suddetta legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni, per la iscrizione all'albo dei costruttori nelle classifiche superiori alla sesta deve essere fornita la prova di non trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 13, lettere a), b), c), d) e g) e di possedere la capacita' economica, finanziaria e tecnica di cui agli articoli 17 e 18 della presente legge. Il certificato di iscrizione all'albo nazionale dei costruttori, cui viene riconosciuta la presunzione di idoneita' in relazione a quanto previsto dall'articolo 13, lettere e) ed f), dall'articolo 17, lettere b) e c) e dall'articolo 18, lettere b) e d), deve menzionare anche le referenze di cui al comma precedente; se privo di tale menzione, esso costituisce presunzione di idoneita' soltanto in relazione a quanto previsto dall'articolo 13, lettere e) ed f), della presente legge.
Testo in vigore dal 26 agosto 1977 al 1 luglio 2006
