IL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L.6 AGOSTO 2008, N.133, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO
Testo vigente dal 22 dicembre 2008
IL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L.6 AGOSTO 2008, N.133, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO
Testo vigente dal 22 dicembre 2008
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
Il limite dell'osservanza dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, posto dall'art. 117, comma primo, Cost., grava soltanto sulla competenza legislativa delle regioni a statuto ordinario nelle materie elencate nel secondo comma della suindicata disposizione. La competenza legislativa delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano non incontra un tal limite, ne` puo` esservi assoggettata dal legislatore ordinario. Pertanto e` incostituzionale l'art. 1, comma terzo, della l. 8 agosto 1977, n. 584, recante norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici alle direttive della C.E.E., nella parte in cui impone l'osservanza dei principi indicati nella legge anche alle regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano "ai sensi dell'art. 117, primo comma, Cost.".
Art. 117 cost. · Art. 1 Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici alle direttive della Comunita' economica europea
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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5 versioni dal 1977
urn:nir:stato:legge:1977-08-08;584~art1 · fonte su Normattiva