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La capacita' economica e finanziaria dell'imprenditore e' provata mediante le seguenti referenze:
- a)idonee dichiarazioni bancarie;
- b)bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa, quando la pubblicazione ne sia obbligatoria in base alla legislazione dello Stato di residenza del concorrente;
- c)dichiarazione concernente la cifra di affari, globale e in lavori, dell'impresa negli ultimi tre esercizi. I soggetti appaltanti precisano nel bando di gara quali delle anzidette referenze, in relazione alla natura e all'importo dei lavori, debbono essere fornite, nonche' le eventuali ulteriori referenze da presentare. Se per una giustificata ragione l'imprenditore non e' in grado di dare le referenze richieste, egli e' ammesso a provare la propria capacita' economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato adeguato dal soggetto appaltante.
Testo in vigore dal 26 agosto 1977 al 1 luglio 2006
