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Il mandato conferito all'impresa capogruppo dalle altre imprese riunite deve risultare da scrittura privata autenticata. La procura relativa e' conferita a chi legalmente rappresenta l'impresa capogruppo. Il mandato e' gratuito ed irrevocabile; la revoca del mandato per giusta causa non ha effetto nei confronti del soggetto appaltante. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti del soggetto appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori, fino alla estinzione di ogni rapporto. Il soggetto appaltante, tuttavia, puo' far valere direttamente le responsabilita' facenti capo alle imprese mandanti. Il rapporto di mandato non determina di per se' organizzazione o associazione fra le imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione e degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
Testo in vigore dal 26 agosto 1977 al 1 luglio 2006
