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Entro il mese di marzo di ogni anno i soggetti appaltanti di cui all'articolo 1 devono inviare al Ministero dei lavori pubblici un prospetto indicante il numero e l'importo degli appalti aggiudicati o affidati nell'anno solare precedente in base all'articolo 5. A sua volta, entro il mese di giugno di ogni anno, il Ministero dei lavori pubblici deve inviare alla commissione della Comunita' economica europea un prospetto dei suddetti appalti, aggiudicati nell'anno solare precedente dai soggetti appaltanti di cui all'articolo 1, esclusi i comuni, con l'indicazione del relativo importo e con suddivisione in base a ciascuno dei casi previsti dall'articolo 5. La compilazione del prospetto previsto dal comma precedente va effettuata senza pregiudizio delle esigenze di segretezza connesse alla sicurezza dello Stato.

Testo in vigore dal 26 agosto 1977 al 1 luglio 2006

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urn:nir:stato:legge:1977-08-08;584~art6 · fonte su Normattiva