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La dimostrazione della capacita' finanziaria ed economica delle imprese concorrenti puo' essere fornita mediante uno o piu' dei seguenti documenti:

  • a)idonee dichiarazioni bancarie;
  • b)bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa;
  • c)dichiarazione concernente l'importo globale delle forniture e l'importo relativo alle forniture identiche a quella oggetto della gara, realizzate negli ultimi tre esercizi. Le amministrazioni precisano nel bando di gara o nell'invito quali dei documenti indicati al comma precedente devono essere presentati nonche' gli altri eventuali che ritengono di richiedere. Qualora, per una ragione giustificata, la impresa concorrente non sia in grado di presentare i documenti richiesti, essa e' ammessa a provare la propria capacita' finanziaria ed economica mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'amministrazione.

Testo in vigore dal 3 aprile 1981 al 26 agosto 1992

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1981-03-30;113~art12 · fonte su Normattiva