Art. 14 — Completamento e chiarimenti dei documenti presentati
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 aprile 1981 al 26 agosto 1992. Leggi il testo vigente →
Nei limiti previsti dagli articoli 10, 12 e 13, le amministrazioni possono invitare le imprese concorrenti a completare od a fornire i chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. Le amministrazioni sono tenute a rispettare il carattere riservato di tutte le informazioni fornite dalle imprese concorrenti.
Testo in vigore dal 3 aprile 1981 al 26 agosto 1992
