Art. 3 — Prescrizioni tecniche
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Le prescrizioni tecniche dei beni oggetto della fornitura, nonche' la descrizione dei metodi di prova, di controllo e di collaudo devono essere inserite nei capitolati speciali e nei documenti contrattuali. Le prescrizioni di cui al comma precedente comprendono tutte le norme tecniche che permettono di caratterizzare obiettivamente la fornitura richiesta. Tali prescrizioni possono essere integrate o sostituite da un campione della fornitura. Salvo che non sia giustificato dal particolare oggetto della fornitura, e' vietata l'introduzione di clausole contrattuali contenenti prescrizioni tecniche che facciano comunque riferimento ad una determinata fabbricazione o provenienza oppure a procedimenti particolari che abbiano l'effetto di favorire o di eliminare determinate imprese, ovvero che indichino determinati marchi, brevetti o tipi. Tali indicazioni sono ammesse soltanto se accompagnate dalla menzione "o equivalente", qualora non sia possibile una descrizione dell'oggetto mediante prescrizioni sufficientemente precise e comprensibili. Le prescrizioni tecniche possono essere definite in particolare con riferimento a norme appropriate. In tale caso, il riferimento deve essere fatto in base al seguente ordine di preferenze:
- 1)norme comunitarie rese obbligatorie da un atto delle Comunita';
- 2)altre norme comunitarie (in particolare norme CECA) o europee (in particolare norme CEN e CENELEC) accettate dallo Stato italiano;
- 3)norme internazionali accettate dallo Stato italiano (in particolare norme ISO e CEI);
- 4)norme nazionali;
- 5)qualsiasi altra norma.
Testo in vigore dal 3 aprile 1981 al 26 agosto 1992
