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Le forniture disciplinate dalla presente legge sono aggiudicate mediante gare aventi la forma dei pubblici incanti, della licitazione privata o dell'appalto-concorso. Qualunque sia la forma della gara, la relativa pubblicita' e' effettuata mediante la inserzione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e, per estratto, su almeno due quotidiani a carattere nazionale e sul quotidiano avente particolare diffusione nella regione dove avra' luogo la gara. Il bando di gara dovra' altresi' essere inviato all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita' europee per la sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' stesse. Il bando di gara di cui al secondo comma non puo' contenere informazioni diverse da quelle contenute nel bando inviato ai sensi del terzo comma e non puo' essere pubblicato prima della data di tale invio, la quale deve essere menzionata nel bando medesimo. La pubblicita' prevista dai commi precedenti puo' essere effettuata anche per le gare relative alle forniture non assoggettate alle disposizioni della presente legge, a condizione che il loro valore di stima non sia inferiore alle 100.000 unita' di conto europee.

Testo in vigore dal 3 aprile 1981 al 26 agosto 1992

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1981-03-30;113~art4 · fonte su Normattiva