Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione delle pubbliche forniture alla direttiva della Comunita' economica europea n. 77/62 del 21 dicembre 1976
Art. 5 — Bando di gara per i pubblici incanti
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Per i pubblici incanti, il bando di gara deve contenere:
- a)la data di spedizione all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita' europee;
- b)la procedura di aggiudicazione prescelta;
- c)il luogo della consegna, la natura e la quantita' dei prodotti e, se la fornitura e' divisa in lotti, la possibilita' di presentare offerte per uno o piu' lotti, o per il tutto;
- d)il termine di consegna eventualmente stabilito;
- e)l'indirizzo, il numero telefonico e, se del caso, l'indirizzo telegrafico e di telescrivente dell'amministrazione che indice la gara;
- f)l'indirizzo dell'ufficio presso il quale possono richiedersi il capitolato di oneri e i documenti complementari, il termine di presentazione delle domande per tale richiesta e l'ammontare e le modalita' di versamento della somma eventualmente da pagare per ottenere la suddetta documentazione;
- g)il termine per la ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale esse devono essere inviate e la lingua o le lingue nelle quali esse devono essere redatte;
- h)le persone ammesse ad assistere all'apertura dei plichi contenenti le offerte, nonche' la data, l'ora e il luogo di tale operazione;
- i)le indicazioni relative alle cauzioni e ad ogni altra forma di garanzia richiesta;
- l)le modalita' essenziali di finanziamento e di pagamento delle prestazioni con i riferimenti alla normativa vigente;
- m)le modalita' per la costituzione in raggruppamento delle imprese che partecipano alla gara con la presentazione di una offerta congiunta, in applicazione del successivo articolo 9;
- n)le informazioni e le formalita' necessarie per la valutazione delle condizioni minime di carattere economico e tecnico, in conformita' a quanto previsto dai successivi articoli 10, 12 e 13, che si richiedono ai partecipanti ai fini della loro selezione;
- o)il periodo di tempo durante il quale gli offerenti sono vincolati alla propria offerta.
Testo in vigore dal 3 aprile 1981 al 26 agosto 1992
