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I certificati di iscrizione nell'albo nazionale dei costruttori rilasciati in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, fermo restando il periodo di validita' stabilito dall'articolo 17 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, si intendono aggiornati di diritto in conformita' alle classifiche secondo gli importi indicati nell'articolo 2.
Testo in vigore dal 11 maggio 1976 al 22 dicembre 2008
