I diritti derivanti dalla convenzione e dal regolamento CEE devono essere esercitati entro due anni, a decorrere dal momento in cui possono essere fatti valere, ovvero, nel caso in cui sia intervenuta la procedura di conciliazione internazionale, entro un anno a decorrere dalla scadenza del termine previsto per l'accettazione della raccomandazione, ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 2, della convenzione.
Testo vigente dal 17 luglio 1991
