I diritti derivanti dalla convenzione e dal regolamento CEE devono essere esercitati entro due anni, a decorrere dal momento in cui possono essere fatti valere, ovvero, nel caso in cui sia intervenuta la procedura di conciliazione internazionale, entro un anno a decorrere dalla scadenza del termine previsto per l'accettazione della raccomandazione, ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 2, della convenzione.

Testo vigente dal 17 luglio 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-07-10;210~art8 · fonte su Normattiva