Per l'esecuzione nello Stato delle raccomandazioni dei conciliatori, aventi forza obbligatoria tra le parti ai sensi della convenzione, si applica l'articolo 800 del codice di procedura civile. Le condizioni per la dichiarazione di efficacia sono quelle di cui all'articolo 39 della convenzione.
Testo vigente dal 17 luglio 1991
