DELLE CONTROVERSIE 1. In caso di controversia tra due o piu' Parti riguardo all'interpretazione o all'applicazione del Protocollo, le Parti interessate si sforzano si risolverla per via negoziale o con ogni altro mezzo pacifico di loro scelta. Le Parti alla controversia informano l'Organo esecutivo che una controversia e' in corso. 2. Nel ratificare, accettare o approvare il Protocollo, o aderirvi, o in ogni successivo momento, una Parte che non e' un'organizzazione d'integrazione economica regionale puo' dichiarare in uno strumento per iscritto presentato al Depositario che, per ogni controversia connessa all'interpretazione o all'applicazione del Protocollo, essa riconosce come obbligatori ipso facto, e senza accordo speciale, uno dei due mezzi di regolamento in appresso o entrambi, nei confronti di ogni Parte che accetta lo stesso obbligo:
- a)presentazione della controversia alla Corte internazionale di Giustizia;
- b)arbitrato in conformita' alla procedura che le Parti adotteranno il prima possibile, in una sessione dell'Organo esecutivo, e che sara' contenuta in un annesso riservato all'arbitrato. Una Parte che e' un'organizzazione d'integrazione economica regionale puo' formulare una dichiarazione analoga per quanto riguarda l'arbitrato, secondo la procedura di cui al capoverso b) di cui sopra. 3. La dichiarazione formulata in attuazione del paragrafo 2 rimane in vigore fino a quando non scade secondo i termini in essa stabiliti, o fino allo scadere di un termine di tre mesi a decorrere dalla data alla quale una notifica scritta della revoca di tale dichiarazione e' stata depositata presso il Depositario. 4. Il deposito di ogni nuova dichiarazione, la notifica della revoca di una dichiarazione o lo scadere di una dichiarazione non pregiudicano in alcun modo una procedura intentata dinnanzi alla Corte Internazionale di giustizia o al Tribunale arbitrale, a meno che le Parti alla controversia non convengano diversamente. 5. Salvo nei casi in cui le Parti ad una controversia abbiano accettato lo stesso mezzo di composizione della controversia di cui al par. 2, e qualora le stesse Parti non siano riuscite, allo scadere di un termine di 12 mesi a decorrere dalla data alla quale una Parte ha notificato ad un'altra Parte l'esistenza di una controversia tra di loro, a comporre la controversia con i mezzi di cui al par. 1, detta controversia sara' sottoposta a conciliazione su richiesta di una qualsiasi delle Parti alla controversia. 6. Ai fini del paragrafo 5, e' istituita una commissione di conciliazione. La commissione si compone dei membri designati, in numero uguale, da ogni Parte in causa oppure, nel caso in cui piu' Parti alla procedura facciano causa comune, dall'insieme di dette Parti, nonche' di un Presidente selezionato di comune accordo dai membri in tal modo designati. La commissione formula una raccomandazione che le Parti esaminano in buona fede.
Testo vigente dal 2 luglio 1998
