L'autorita' giudiziaria trasmette senza ritardo al Ministero di grazia e giustizia le informazioni necessarie per provvedere alle comunicazioni previste nell'articolo 5, nell'articolo 6, paragrafo 1, e nell'articolo 11 della citata Convenzione per la prevenzione e la repressione dei reati contro le persone internazionalmente protette, compresi gli agenti diplomatici.

Testo vigente dal 1 aprile 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-03-25;107~art3 · fonte su Normattiva