E' punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro di grazia e giustizia:

  • a)il cittadino che commette all'estero uno dei reati indicati nell'articolo 1;
  • b)lo straniero che commette all'estero uno dei reati indicati nell'articolo 1 in danno di persona che goda della speciale protezione previste dall'articolo 1 della Convenzione per la prevenzione e la repressione dei reati contro le persone internazionalmente protette, compresi gli agenti diplomatici, a causa delle funzioni che essa esercita per conto dello Stato italiano;
  • c)lo straniero che commette all'estero uno dei reati indicati nell'articolo 1, quando si trovi nel territorio dello Stato e non sia disposta l'estradizione.

Testo vigente dal 1 aprile 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-03-25;107~art2 · fonte su Normattiva