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I Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste, dei trasporti, del lavoro e della previdenza sociale sono le autorita' nazionali interessate all'attuazione della direttiva. Essi curano l'osservanza delle prescrizioni tecniche di cui al successivo articolo 3, esercitano il controllo della produzione, anche separatamente, avvalendosi dei propri uffici tecnici e adottano i provvedimenti necessari, dandone immediata comunicazione alle altre amministrazioni interessate. I Ministeri di cui al primo comma possono disporre ispezioni, acquisire informazioni o documenti e svolgere qualsiasi accertamento istruttorio e di verifica per controllare che la produzione sia sempre conforme al prototipo omologato, potendo all'uopo attribuire incarichi, in casi specifici, ad enti o istituti pubblici particolarmente qualificati. I controlli potranno essere compiuti in collaborazione con le autorita' competenti degli Stati membri. In particolare il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato cura, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, le eventuali contestazioni opposte da un altro Stato membro ad un costruttore in sede di omologazione o di immatricolazione, quando e' comunque interessata la libera circolazione della produzione nazionale: a tal fine promuove ogni utile iniziativa per la migliore protezione degli interessi nazionali; il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede allo studio delle prescrizioni tecniche dei trattori agricoli ed alla verifica della loro osservanza in funzione delle peculiari esigenze operative del settore; il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tramite l'ispettorato del lavoro, vigila sulla applicazione delle norme concernenti la sicurezza del lavoro nell'impiego dei trattori agricoli o forestali e puo' adottare, in casi di non conformita' al prototipo omologato per quanto concerne la sicurezza del lavoro o di sospensione della immatricolazione ai sensi del successivo articolo 8, i provvedimenti cautelativi, ivi compresa la sospensione della utilizzazione dei trattori, per assicurare la tutela della salute e dell'integrita' fisica dei lavoratori.

Testo in vigore dal 25 agosto 1977 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1977-08-08;572~art2 · fonte su Normattiva