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Il Ministero dei trasporti rilascia l'omologazione CEE, dopo aver accertato la rispondenza del tipo di trattore alle prescrizioni tecniche, emanate con i decreti di cui al precedente articolo 3. In particolare deve accertare che il tipo di trattore e' conforme ai dati riportati nella scheda informativa e che sono stati soddisfatti i controlli previsti dal modello di scheda di omologazione. Il Ministero dei trasporti, se accerta che i trattori nuovi, accompagnati dal certificato di conformita' di cui al successivo articolo 6, non sono conformi al prototipo omologato, prende i provvedimenti necessari per garantire la conformita' della fabbricazione al prototipo, potendo procedere anche alla revoca dell'omologazione. In tali casi il Ministero dei trasporti informa tempestivamente le altre amministrazioni interessate nonche' gli altri Stati membri. Il Ministero dei trasporti informa le autorita' competenti degli Stati membri del rilascio dell'omologazione CEE, del rifiuto di concederla, ovvero della sua revoca, entro il termine di un mese dall'adozione del provvedimento.
Testo in vigore dal 25 agosto 1977 al 22 dicembre 2008
