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II costruttore o altro soggetto legalmente abilitato, per ciascun trattore costruito conformemente al prototipo omologato, deve compilare e sottoscrivere un certificato di conformita' secondo il modello approvato con la procedura di cui al precedente articolo 3. I trattori che hanno ottenuto il rilascio della omologazione CEE da uno Stato membro sono ammessi alla vendita e all'uso, sempreche' la documentazione di omologazione risulti regolare e sia esibita, ove richiesta, alle amministrazioni interessate. I trattori sono immatricolati sulla base del certificato di conformita'.

Testo in vigore dal 25 agosto 1977 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1977-08-08;572~art6 · fonte su Normattiva