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II costruttore o altro soggetto legalmente abilitato, per ciascun trattore costruito conformemente al prototipo omologato, deve compilare e sottoscrivere un certificato di conformita' secondo il modello approvato con la procedura di cui al precedente articolo 3. I trattori che hanno ottenuto il rilascio della omologazione CEE da uno Stato membro sono ammessi alla vendita e all'uso, sempreche' la documentazione di omologazione risulti regolare e sia esibita, ove richiesta, alle amministrazioni interessate. I trattori sono immatricolati sulla base del certificato di conformita'.
Testo in vigore dal 25 agosto 1977 al 22 dicembre 2008
