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Il costruttore comunica al Ministero dei trasporti ogni sospensione della produzione del trattore omologato nonche' ogni successiva modificazione delle indicazioni riportate nella scheda informativa. Qualora una siffatta modificazione non esiga una variazione della scheda di omologazione esistente o la compilazione di una nuova scheda di omologazione, il Ministero dei trasporti informa il costruttore e trasmette alle competenti autorita' degli altri Stati membri, anche mediante elenchi raggruppati o periodici, le copie delle modificazioni apportate alle schede informative gia' diffuse. Quando una modificazione apportata alla scheda informativa giustifichi nuove verifiche e nuove prove ed esiga, di conseguenza, una modificazione della scheda di omologazione esistente o la compilazione di una nuova scheda di omologazione, il Ministero dei trasporti provvede ad informarne il costruttore e a trasmettere alle competenti autorita' degli altri Stati membri i nuovi documenti, entro un mese dalla loro compilazione. Nel caso in cui una scheda di omologazione sia modificata o sostituita ovvero la produzione del tipo omologato sia sospesa, il Ministero dei trasporti comunica, entro un mese, alle autorita' competenti degli altri Stati membri i numeri di serie dell'ultimo trattore prodotto secondo la scheda originaria e, se del caso, i numeri di serie del primo trattore prodotto conformemente alla nuova scheda o alla scheda modificata.
Testo in vigore dal 25 agosto 1977 al 22 dicembre 2008
