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Sono vietati la vendita, la messa in commercio o l'uso di trattori nuovi comunque non conformi al prototipo omologato ovvero non accompagnati da certificati di conformita' regolarmente rilasciati. Il Ministero dei trasporti, qualora constati che i trattori nuovi appartenenti ad uno stesso tipo, anche se accompagnati da un certificato di conformita' regolarmente rilasciato, compromettono la sicurezza della circolazione stradale ovvero la sicurezza sul lavoro, puo' sospendere la immatricolazione per un periodo massimo di sei mesi. Tale provvedimento e' emanato anche su richiesta dei Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste e del lavoro e della previdenza sociale. In particolare, in caso di sospensione dell'immatricolazione per motivi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il provvedimento e' adottato su conforme avviso del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Ministero dei trasporti informa immediatamente gli altri Stati membri e la commissione del provvedimento adottato, precisandone i motivi. Al termine del periodo di sei mesi l'immatricolazione e' concessa solo se il trattore e la documentazione di accompagnamento sono stati regolarizzati. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' chiedere la sospensione del provvedimento previsto dal secondo comma del presente articolo.

Testo in vigore dal 25 agosto 1977 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1977-08-08;572~art8 · fonte su Normattiva