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Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino a quando non saranno completate le prescrizioni tecniche necessarie per procedere all'omologazione CEE, le prescrizioni tecniche emanate in attuazione delle direttive comunitarie particolari possono essere applicate, su richiesta dell'interessato, in sostituzione di quelle concernenti l'omologazione nazionale o l'approvazione dei tipi di dispositivi previste rispettivamente dagli articoli 72 e 78 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, nonche' dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro. Ai fini dell'omologazione nazionale sono validi in Italia i controlli effettuati da altro Stato membro, purche' corredati dalla relativa documentazione, prodotta dall'interessato, per accertare il rispetto delle disposizioni tecniche di cui al precedente articolo 3. Le prescrizioni tecniche di cui al precedente articolo 3 possono essere rese obbligatorie prima che siano completate, le prescrizioni tecniche necessarie per procedere alla omologazione CEE. In tal caso le prescrizioni di cui all'articolo 3 sostituiscono quelle concernenti l'omologazione nazionale o l'approvazione dei tipi di dispositivi previsti, rispettivamente, dagli articoli 72 e 78 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, nonche' dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Testo in vigore dal 25 agosto 1977 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1977-08-08;572~art9 · fonte su Normattiva