Resteranno, comunque, ferme le competenze degli organi centrali e periferici dello Stato in ordine a:

  • a)servizi tecnici per la tutela dell'incolumita' delle persone e la preservazione dei beni dai pericoli derivanti dall'impiego dell'energia nucleare, nonche' i servizi relativi all'addestramento ed all'impiego delle unita' preposte alla protezione civile sia in caso di eventi bellici, sia in caso di calamita'. La regione puo', tuttavia, intervenire, con i propri mezzi, per porre in essere strumenti per l'incolumita' delle persone e la preservazione dei beni;
  • b)preparazione di unita' antincendi per le Forze armate.

Testo vigente dal 23 maggio 1978

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1978-05-16;196~art20 · fonte su Normattiva