I provvedimenti concernenti l'amministrazione straordinaria e la liquidazione coattiva degli enti di cui all'articolo precedente sono adottati dai competenti organi dello Stato, d'intesa con la regione.
Testo vigente dal 23 maggio 1978
I provvedimenti concernenti l'amministrazione straordinaria e la liquidazione coattiva degli enti di cui all'articolo precedente sono adottati dai competenti organi dello Stato, d'intesa con la regione.
Testo vigente dal 23 maggio 1978
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1978-05-16;196~art24 · fonte su Normattiva