E' delegato alla regione Valle d'Aosta, per le materie di sua competenza, il potere di riconoscere le persone giuridiche private operanti nell'ambito regionale. Fino a quando non sara' diversamente disposto con legge regionale, il potere di cui al comma precedente e' esercitato dal presidente della giunta regionale.

Testo vigente dal 23 maggio 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-05-16;196~art42 · fonte su Normattiva