Si intendono sostituiti gli organi centrali e periferici dello Stato con gli organi della regione Valle d'Aosta in tutti i casi in cui le disposizioni vigenti nelle materie di cui alla presente legge e, in generale, in quelle indicate negli articoli 2 e 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, facciano riferimento, per quanto riguarda le funzioni degli enti locali, a funzioni amministrative di organi ed uffici centrali o periferici dello Stato.

Testo vigente dal 23 maggio 1978

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1978-05-16;196~art44 · fonte su Normattiva