Art. 562 c.p.c. — Inefficacia del pignoramento e cancellazione della trascrizione
[1]Se il pignoramento diviene inefficace per il decorso del termine previsto nell'articolo 497, il giudice dell'esecuzione con l'ordinanza di cui all'articolo 630 dispone che sia cancellata la trascrizione.
[2]Il ((conservatore dei registri immobiliari)) provvede alla cancellazione su presentazione dell'ordinanza.
Testo vigente dal 10 giugno 1942, tuttora in vigore · versione 1 su Normattiva