Art. 562 c.p.c.Inefficacia del pignoramento e cancellazione della trascrizione

[1]Se il pignoramento diviene inefficace per il decorso del termine previsto nell'articolo 497, il giudice dell'esecuzione con l'ordinanza di cui all'articolo 630 dispone che sia cancellata la trascrizione.

[2]Il ((conservatore dei registri immobiliari)) provvede alla cancellazione su presentazione dell'ordinanza.

Testo vigente dal 10 giugno 1942, tuttora in vigore · versione 1 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art562 · fonte su Normattiva