Art. 107-bis

[1](( (Denunce a carico di ignoti)

[2]1. Le denunce a carico di ignoti sono trasmesse all'ufficio di procura competente da parte degli organi di polizia, unitamente agli eventuali atti di indagine svolti per la identificazione degli autori del reato, con elenchi mensili)).

Testo vigente dal 2 gennaio 2000, tuttora in vigore · versione 30 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art107bis · fonte su Normattiva