Art. 112Attivita' della polizia giudiziaria in mancanza di una condizione di procedibilita

1. La polizia giudiziaria riferisce senza ritardo al pubblico ministero l'attivita' di indagine prevista dall'articolo 346 del codice. Se sussistono ragioni di urgenza o si tratta di taluno dei delitti indicati nell'articolo ((407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6))) la comunicazione e' data immediatamente anche in forma orale. La documentazione delle attivita' compiute e' prontamente trasmessa al pubblico ministero se questi ne fa richiesta.

Testo vigente dal 23 agosto 1995, tuttora in vigore · versione 22 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art112 · fonte su Normattiva