Art. 112 — Attivita' della polizia giudiziaria in mancanza di una condizione di procedibilita
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1. ((La polizia giudiziaria riferisce senza ritardo al pubblico ministero l'attivita' di indagine prevista dall'articolo 346 del codice. Se sussistono ragioni di urgenza o si tratta di taluno dei delitti indicati nell'articolo 275 comma 3, la comunicazione e' data immediatamente anche in forma orale.)) La documentazione delle attivita' compiute e' prontamente trasmessa al pubblico ministero se questi ne fa richiesta.
Testo vigente dal 8 agosto 1992 al 23 agosto 1995 · versione 15 su Normattiva