Art. 112 — Attivita' della polizia giudiziaria in mancanza di una condizione di procedibilita
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1. Entro quarantotto ore dall'inizio dell'attivita' di indagine prevista dall'articolo 346 del codice, la polizia giudiziaria ne riferisce al pubblico ministero. La documentazione delle attivita' compiute e' prontamente trasmessa al pubblico ministero se questi ne fa richiesta.
Testo vigente dal 5 agosto 1989 al 8 agosto 1992 · versione 0 su Normattiva