Art. 129Informazioni sul procedimento penale

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 agosto 1989 al 15 febbraio 1991. Leggi il testo vigente →

1. Quando esercita l'azione penale nei confronti di un impiegato dello Stato o di altro ente pubblico, il pubblico ministero informa l'autorita' da cui l'impiegato dipende, dando notizia dell'imputazione. Quando si tratta di personale dipendente dai servizi per le informazioni e la sicurezza militare o democratica, ne da' comunicazione anche al comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato. 2. Quando l'azione penale e' esercitata nei confronti di un ecclesiastico o di un religioso del culto cattolico, l'informazione e' inviata all'ordinario della diocesi a cui appartiene l'imputato. 3. Quando esercita l'azione penale per un reato che ha cagionato un danno per l'erario, il pubblico ministero informa il procuratore generale presso la Corte dei conti, dando notizia della imputazione.

Testo vigente dal 5 agosto 1989 al 15 febbraio 1991 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art129 · fonte su Normattiva