Art. 22Procedimenti contro ufficiali, sottufficiali e impiegati dello Stato o di altri enti pubblici

Quando si procede contro ufficiali, o sottufficiali di carriera, delle forze armate dello Stato o contro impiegati dello Stato o di altri enti pubblici, il pubblico ministero deve informare il procuratore generale militare del Re Imperatore e l'Autorita' da cui l'imputato dipende.

Testo vigente dal 27 settembre 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-09-09;1023~art22 · fonte su Normattiva