Art. 141-bis — Avviso del pubblico ministero per la richiesta di ammissione alla messa alla prova . Proposta di messa alla prova formulata dal pubblico ministero
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1. Il pubblico ministero, anche prima di esercitare l'azione penale, puo' avvisare l'interessato, ove ne ricorrano i presupposti, che ha la facolta' di chiedere di essere ammesso alla prova, ai sensi dell'articolo 168-bis del codice penale, e che l'esito positivo della prova estingue il reato.
Testo vigente dal 17 maggio 2014 al 30 dicembre 2022 · versione 61 su Normattiva