Art. 225 — Perquisizioni domiciliari
1. Continuano a osservarsi le disposizioni dell'articolo 41 del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 e dell'articolo 33 della legge 7 gennaio 1929 n. 4.
Testo vigente dal 5 agosto 1989, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva