Art. 170 — Sezioni unite
1. Le sezioni unite sono convocate con decreto del presidente della corte di cassazione o del presidente aggiunto da lui delegato e sono composte con magistrati di tutte le sezioni penali. Il collegio e' presieduto dal presidente della corte ovvero, su sua delegazione, dal presidente aggiunto o da un presidente di sezione.
Testo vigente dal 5 agosto 1989, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva