Art. 206 — Regolamento ministeriale
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1. Con decreto del ministro di grazia e giustizia sono adottate le disposizioni regolamentari che concernono:
- a)la tenuta, anche in forma automatizzata, dei registri e degli altri strumenti di registrazione in materia penale;
- b)le modalita' di formazione e di tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari penali;
- c)le altre attivita' necessarie per l'attuazione del codice non disciplinate dal presente decreto. 2. Il decreto previsto dal comma 1 e quello previsto dall'articolo 199 sono emanati entro il 30 settembre 1989; all'uopo il Consiglio di Stato deve pronunziarsi entro quindici giorni dalla richiesta del parere.
Testo vigente dal 5 agosto 1989 al 18 gennaio 2001 · versione 0 su Normattiva