Art. 206Regolamento ministeriale

1. Con decreto del ministro di grazia e giustizia sono adottate le disposizioni regolamentari che concernono:

  • a)la tenuta, anche in forma automatizzata, dei registri e degli altri strumenti di registrazione in materia penale;
  • b)le modalita' di formazione e di tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari penali;
  • c)le altre attivita' necessarie per l'attuazione del codice non disciplinate dal presente decreto. 2. Il decreto previsto dal comma 1 e quello previsto dall'articolo 199 sono emanati entro il 30 settembre 1989; all'uopo il Consiglio di Stato deve pronunziarsi entro quindici giorni dalla richiesta del parere. 32
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 7 dicembre 2000, n. 397

32

La L. 7 dicembre 2000, n. 397 ha disposto (con l'art. 25, comma 1) che le disposizioni del presente articolo sono modificate conformemente a quanto previsto dalla stessa L. 397/2000.

Testo vigente dal 18 gennaio 2001, tuttora in vigore · versione 32 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art206 · fonte su Normattiva