Art. 206 — Regolamento ministeriale
1. Con decreto del ministro di grazia e giustizia sono adottate le disposizioni regolamentari che concernono:
- a)la tenuta, anche in forma automatizzata, dei registri e degli altri strumenti di registrazione in materia penale;
- b)le modalita' di formazione e di tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari penali;
- c)le altre attivita' necessarie per l'attuazione del codice non disciplinate dal presente decreto. 2. Il decreto previsto dal comma 1 e quello previsto dall'articolo 199 sono emanati entro il 30 settembre 1989; all'uopo il Consiglio di Stato deve pronunziarsi entro quindici giorni dalla richiesta del parere. 32
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 7 dicembre 2000, n. 397
32La L. 7 dicembre 2000, n. 397 ha disposto (con l'art. 25, comma 1) che le disposizioni del presente articolo sono modificate conformemente a quanto previsto dalla stessa L. 397/2000.
Testo vigente dal 18 gennaio 2001, tuttora in vigore · versione 32 su Normattiva