Art. 222 — Investigatori privati
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1. Fino all'approvazione della nuova disciplina sugli investigatori privati, l'autorizzazione a svolgere le attivita' indicate nell'articolo 38 e' rilasciata dal prefetto agli investigatori che abbiano maturato una specifica esperienza professionale che garantisca il corretto esercizio dell'attivita'. 2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 135 del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, l'incarico e' iscritto in uno speciale registro, in cui sono annotate:
- a)le generalita' e l'indirizzo del difensore committente;
- b)la specie degli atti investigativi richiesti;
- c)la durata delle indagini, determinata al momento del conferimento dell'incarico. 3. Nell'ambito delle indagini previste dal presente articolo non si applica la disposizione dell'articolo 139 del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773. 4. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 200 del codice, l'investigatore autorizzato e' equiparato al consulente tecnico.
Testo vigente dal 5 agosto 1989 al 18 gennaio 2001 · versione 0 su Normattiva