Art. 238

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(Individuazione del pubblico ministero e del giudice per le indagini preliminari nei procedimenti di assise) 1. Per i reati di competenza della corte di assise le indagini preliminari sono svolte dal procuratore della Repubblica presso il tribunale individuato a norma degli articoli 8, 9, 10, 11 e 16 del codice. Con i medesimi criteri e' individuato il giudice per le indagini preliminari. 2. Il procuratore della Repubblica indicato nel comma 1 partecipa al dibattimento davanti alla corte di assise e, nelle ipotesi di giudizio direttissimo, presenta l'imputato davanti al giudice del dibattimento. 3. Sono abrogati gli articoli 3 e 4 della legge 24 novembre 1951 n. 1324.

Testo vigente dal 5 agosto 1989 al 22 novembre 1991 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art238 · fonte su Normattiva