Art. 28 — Comunicazione del nominativo del difensore di ufficio
1. Il nominativo del difensore di ufficio e' comunicato senza ritardo all'imputato con l'avvertimento che puo' essere nominato, in qualunque momento, un difensore di fiducia. ((1-bis. Contestualmente sono comunicati i recapiti, anche telefonici e telematici, del difensore.))
Testo vigente dal 30 dicembre 2022, tuttora in vigore · versione 94 su Normattiva