Art. 28 — Comunicazione del nominativo del difensore di ufficio
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1. Il nominativo del difensore di ufficio e' comunicato senza ritardo all'imputato con l'avvertimento che puo' essere nominato, in qualunque momento, un difensore di fiducia.
Testo vigente dal 5 agosto 1989 al 30 dicembre 2022 · versione 0 su Normattiva