Art. 36Accesso del difensore al luogo di custodia

1. Per conferire con la persona fermata, arrestata o sottoposta a custodia cautelare, il difensore ha diritto di accedere ai luoghi in cui la persona stessa si trova custodita. 2. A tale fine la qualita' di difensore, che non risulti in qualsiasi modo all'autorita' che esercita la custodia, e' documentata a norma dell'articolo 27 o con altro mezzo equipollente. 3. Quando e' disposta la dilazione prevista dall'articolo 104 commi 3 e 4 del codice, copia del relativo decreto e' consegnata a chi esercita la custodia ed e' da questi esibita all'arrestato, al fermato, alla persona sottoposta a custodia cautelare o al difensore che richiedono il colloquio.

Testo vigente dal 5 agosto 1989, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art36 · fonte su Normattiva