Art. 38 — Facolta' dei difensori per l'esercizio del diritto alla prova
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1. Al fine di esercitare il diritto alla prova previsto dell'articolo 190 del codice, i difensori, anche a mezzo di sostituti e di consulenti tecnici, hanno facolta' di svolgere investigazioni per ricercare e individuare elementi di prova a favore del proprio assistito e di conferire con le persone che possano dare informazioni. 2. L'attivita' prevista dal comma 1 puo' essere svolta, su incarico del difensore, da investigatori privati autorizzati. ((2-bis. Il difensore della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa puo' presentare direttamente al giudice elementi che egli reputa rilevanti ai fini della decisione da adottare. 2-ter. La documentazione presentata al giudice e' inserita nel fascicolo relativo agli atti di indagine in originale o in copia, se la persona sottoposta alle indagini ne richiede la restituzione)).
Testo vigente dal 23 agosto 1995 al 18 gennaio 2001 · versione 22 su Normattiva