Art. 38Facolta' dei difensori per l'esercizio del diritto alla prova

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1. Al fine di esercitare il diritto alla prova previsto dell'articolo 190 del codice, i difensori, anche a mezzo di sostituti e di consulenti tecnici, hanno facolta' di svolgere investigazioni per ricercare e individuare elementi di prova a favore del proprio assistito e di conferire con le persone che possano dare informazioni. 2. L'attivita' prevista dal comma 1 puo' essere svolta, su incarico del difensore, da investigatori privati autorizzati.

Testo vigente dal 5 agosto 1989 al 23 agosto 1995 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art38 · fonte su Normattiva