Art. 51 — Personale tecnico impiegato per la documentazione degli atti
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1. Quando rileva l'esigenza di avvalersi di personale tecnico estraneo all'amministrazione dello Stato per la documentazione degli atti, nei casi previsti dagli articoli 135 comma 2, 138 comma 2 e 139 comma 4 del codice, l'autorita' giudiziaria ne fa richiesta al capo dell'ufficio giudiziario perche' provveda alla scelta del personale idoneo. 2. Al fine indicato nel comma 1 il capo dell'ufficio giudiziario e' autorizzato a stipulare uno o piu' contratti trimestrali, prorogabili per un periodo non superiore a un anno, con imprese di servizi specialistici, aventi sede, di regola, nella circoscrizione dell'ufficio giudiziario medesimo. 3. Ai contratti si applicano le disposizioni dell'articolo 7 comma 1 della legge 3 ottobre 1987 n. 401. Il parere sulla congruita' della spesa e' espresso dall'ufficio tecnico erariale territorialmente competente.
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