Art. 51Personale tecnico impiegato per la documentazione degli atti

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 agosto 1989 al 23 agosto 2005. Leggi il testo vigente →

1. Quando rileva l'esigenza di avvalersi di personale tecnico estraneo all'amministrazione dello Stato per la documentazione degli atti, nei casi previsti dagli articoli 135 comma 2, 138 comma 2 e 139 comma 4 del codice, l'autorita' giudiziaria ne fa richiesta al capo dell'ufficio giudiziario perche' provveda alla scelta del personale idoneo. 2. Al fine indicato nel comma 1 il capo dell'ufficio giudiziario e' autorizzato a stipulare uno o piu' contratti trimestrali, prorogabili per un periodo non superiore a un anno, con imprese di servizi specialistici, aventi sede, di regola, nella circoscrizione dell'ufficio giudiziario medesimo. 3. Ai contratti si applicano le disposizioni dell'articolo 7 comma 1 della legge 3 ottobre 1987 n. 401. Il parere sulla congruita' della spesa e' espresso dall'ufficio tecnico erariale territorialmente competente.

Testo vigente dal 5 agosto 1989 al 23 agosto 2005 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art51 · fonte su Normattiva